Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 27 dicembre 2024, n. 733

di Fabio Pace | 27 Dicembre 2024
Rassegna di giurisprudenza 27 dicembre 2024, n. 733

La questione verte sulla correttezza di un metodo di ripartizione dell'IVA detraibile sui costi promiscui, in caso di impiego dei beni acquistati in attività sia imponibili, sia esenti, alternativo e derogatorio del criterio generale del pro rata sul volume d'affari, in assenza di una norma che ne autorizzi l'impiego.
Il criterio ordinario per la determinazione del pro rata di detraibilità dell'IVA concernente i costi promiscui, imputabili sia ad attività imponibili, che ad attività esenti, è quello che prende in considerazione il volume d'affari annuo di tali attività, gravando sulla parte che contesta l'applicazione del criterio ordinario l'onere di fornire la prova che l'applicazione di un metodo differente determini un risultato più preciso e, quindi, più idoneo a rappresentare, in concreto, il rapporto esistente tra attività imponibili e attività esenti.
La legge italiana ha sposato il criterio del pro rata di detraibilità, esercitando le opzioni di cui agli artt. 173, par. 2, lett. a) e d), della direttiva IVA, cioè, prevedendo che l'imposta si applichi unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume d’affari complessivo (Cass. 24 marzo 2017, n. 7654) e che, nel caso di attività separate, per l'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente, la detrazione sia ammessa nei limiti della parte imputabile all'esercizio dell'attività stessa.
In caso di più attività svolte nella stessa impresa, per una sola delle quali l'IVA sia detraibile, l'imputazione dei costi promiscui, riferibili cioè a tutte le attività, si effettua in base alla misura del concreto utilizzo dei beni e servizi da cui gli stessi derivano, nell'ambito delle distinte attività (art. 36, commi terzo e quinto, del D.P.R. n. 633/1972); l’onere di provare l'imputazione dei costi grava sul contribuente, che non può invocare criteri di astratta ripartizione proporzionale (Cass. 5 agosto 2021, n. 22305; Cass. 20 aprile 2012, n. 6255).
Grava sulla parte che intende sostenere l'applicazione di un metodo di calcolo del pro rata diverso rispetto a quello del volume d'affari la prova che tale metodo sia più idoneo a rappresentare, in concreto, il rapporto tra le attività imponibili ed esenti della società contribuente, con migliore imputazione dei costi promiscui.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo tratta della correttezza del metodo di ripartizione dell'IVA detraibile sui costi promiscui, in assenza di una norma che ne autorizzi l'impiego e della prova richiesta per l'applicazione di un metodo diverso.