Si eccepisce difetto di legittimazione del raggruppamento temporaneo di imprese, in mancanza del requisito soggettivo dell'iscrizione all'albo da parte di una delle società facenti parte del RTI, sostenendo che tutte le imprese affidatarie dovessero essere iscritte al predetto albo.
La regola secondo cui, nell'ipotesi di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate dei Comuni a un raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito soggettivo dell'iscrizione nell'apposito albo istituito presso il Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 e del D.M. n. 289/2000 deve essere posseduto dalle imprese associate va riferita a quelle chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili e, dunque, nell'ipotesi di affidamento del servizio a un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo misto, la predetta qualifica soggettiva deve essere rispettata solo da quelle società associate in RTI che svolgono quelle attività (principali) concernenti l'accertamento e la riscossione dei tributi, per le quali detto requisito formale è previsto, ma non anche da quelle che svolgono attività (secondarie) di mero supporto alla prima, la quale non si pone con la prestazione principale in rapporto di fungibilità, ma solo in funzione servente. L'accertamento della natura (principale o secondaria) delle attività svolte dalle imprese associate costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito.
Le qualifiche tecniche di carattere soggettivo devono essere possedute da tutte le imprese associate, a meno che non risulti che esse siano incontestabilmente riferite solo a una parte delle prestazioni eseguibili da alcune soltanto delle imprese associate; il requisito soggettivo deve essere posseduto da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili (Cass. ord. 30 novembre 2022, n. 35338; ord. 8 giugno 2023, n. 16261).
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