Si deduce che non si sarebbe potuto accertare in danno dei contribuenti un maggior reddito con applicazione retroattiva dell’importo forfetario, circostanza che si ripercuote sull’onere della prova in capo all’Ufficio.
Il secondo periodo dell’art. 39-quater del D.L. n. 269/2003, introdotto dall’art. 1, comma 67, della legge n. 220/2010 (legge di Stabilità 2011), il quale prevede che l’importo del PREU accertato su apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro può essere posto a base delle rettifiche e degli accertamenti delle maggiori imposte dirette e dell’IVA, istituisce una presunzione legale che non può essere applicata retroattivamente con riferimento a periodi d’imposta antecedenti al 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore della predetta legge di Stabilità, come previsto dall’art. 1, comma 171, potendo, invece, l’A.F. per tali periodi d’imposta procedere all’accertamento mediante il ricorso a presunzioni.
Ostano all’applicazione retroattiva il carattere sostanziale e non interpretativo della norma e la sua natura, la quale introduce una presunzione normativa, destinata a incidere sulla ripartizione dell’onere della prova, invertendolo sul contribuente e, così, aggravandone la posizione processuale (Cass., Sez. V, 1° luglio 2024, n. 18061; Cass., Sez. V, 1° febbraio 2024, n. 2990; Cass., Sez. V, 22 settembre 2020, n. 19774; Cass., Sez. V, 14 novembre 2019, n. 29632). In questi casi, l’Ufficio può, invece, procedere ad accertamento, ricorrendo a presunzioni semplici, lasciando al giudice tributario di accertarne la pregnanza indiziaria (Cass., Sez. V, 29 novembre 2019, n. 31243; Cass., n. 18061 del 2024, cit.).
Quindi, l’accertamento relativo al PREU dovuto per apparecchi privi del nulla osta, effettuato in forma induttiva in base a decreti del Direttore Generale AAMS, non può fondare un accertamento induttivo delle imposte sui redditi, dell’IRAP (ed eventualmente dell’IVA) per periodi precedenti il 2011.
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