Si eccepisce che l'Agenzia disponeva delle informazioni per accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali del reverse charge, non potendosi il diritto alla detrazione negare se l'operatore nazionale non ha applicato - o ha applicato non correttamente - l'inversione contabile, avente natura formale e non sostanziale.
In tema di registrazione contabile - con reverse charge - di acquisti intracomunitari, nel caso di registrazione, ai fini IVA, delle fatture in acquisto nel solo registro degli acquisti, senza integrazione dell'imposta, non vale a escludere la sanzionabilità della violazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, né a configurare un'ipotesi di minore gravità la circostanza che l'A.F. disponga delle informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali legittimanti comunque il diritto alla detrazione, poiché la doppia registrazione della fattura previa integrazione dell'imposta persegue lo scopo sostanziale di fare di per sé emergere le operazioni imponibili, con contestuale liquidazione dell'imposta dovuta direttamente dal cessionario, rendendo al contempo possibile l'esperimento dei controlli in capo a questi.
L'obbligo di autofatturazione, ex art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997, esteso anche a chi assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile (cd. "reverse charge"), soddisfa l'esigenza di evitare un pregiudizio, da valutarsi con giudizio ex ante, all'esercizio delle attività di controllo da parte degli organi all'uopo preposti, sicché la sua violazione può ritenersi sussistente anche quando l'inosservanza degli adempimenti non abbia in concreto inciso sui versamenti e sulla determinazione dell'imponibile; ove, poi, la ritardata od omessa autofatturazione realizzi un ritardato versamento o, per le modalità di assolvimento dell'imposta, incidendo il ritardo sulla liquidazione periodica dei tributi, si traduca anche in un minore versamento alle scadenze di legge, tali circostanze assumono rilevanza ai fini della graduazione della sanzione comminabile ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. n. 471/1997, la cui entità percentuale deve restare ancorata al principio di proporzionalità (Sez. 5, sent. 15 marzo 2022, n. 8283).
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati