Si lamenta difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia in una lite relativa al contributo unificato.
L'invito al pagamento del contributo unificato ex art. 248 del D.P.R. n. 115/2002 costituisce atto autonomamente impugnabile ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, giacché la mancata impugnazione dell'invito, accompagnata dall'omesso pagamento di quanto intimato, comporterebbe l'automatica irrogazione, oltre che degli interessi, della sanzione aggiuntiva del 30% (Cass., Sez. 5, 27 ottobre 2020, n. 23532; Cass., Sez. 5, 17 agosto 2021, n. 22971; Cass., Sez. 6-5, 6 giugno 2022, n. 18029); pertanto, nel giudizio in conseguenza intrapreso dal contribuente, la legittimazione processuale passiva spetta alla (cancelleria o) segreteria dell'ufficio giudiziario che ha emesso l’invito al pagamento ex art. 248 del D.P.R. n. 115/2002, come emerge dal tenore dell'art. 11, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui stanno in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato (Cass., Sez. 5, 12 giugno 2020, n. 11318; Cass., Sez. 6-5, 6 giugno 2022, n. 18029).
Quindi, la legittimazione processuale passiva va esclusa nei confronti di qualsiasi altro soggetto per l'impugnazione degli atti di accertamento o riscossione del contributo unificato.
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