Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 13 dicembre 2024, n. 731

di Fabio Pace | 13 Dicembre 2024
Rassegna di giurisprudenza 13 dicembre 2024, n. 731

La lite verte sul recupero a imposizione, quale reddito di partecipazione nella cessata società, di cui il contribuente era socio al 50%, della differenza di recesso conseguente all'assegnazione di immobili aziendali di valore eccedente quello attribuito in sede di riparto.
La tassazione della differenza di recesso, conseguita dal socio di società di persone, è regolata dall'art. 20-bis del TUIR, che qualifica quali redditi da partecipazione e, pertanto, redditi d'impresa, i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, rinviando al contempo, ai soli fini della determinazione del reddito da assoggettare a tassazione, alle regole per gli utili da partecipazione in società di capitali di cui all'art. 47, comma 7, del TUIR. Tale ultima disposizione definisce le modalità da seguire per determinare l'importo da assoggettare a tassazione in capo al socio recedente e prevede che le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, esclusione, riscatto e riduzione del capitale esuberante o liquidazione, anche concorsuale, delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo tratta della tassazione della differenza di recesso per società di persone, regolata dall'art. 20-bis del TUIR e rinvia alle regole per gli utili da partecipazione in società di capitali.