Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 8 novembre 2024, n. 726

di Fabio Pace | 8 Novembre 2024
Rassegna di giurisprudenza 8 novembre 2024, n. 726

Si discute se la notifica di un’opposizione a decreto ingiuntivo presso i procuratori costituiti sia inesistente, se priva dell’indicazione della loro qualità, o se sia mera irregolarità, sanata con la costituzione in giudizio.
La notificazione è inesistente se manca del tutto o è stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano riferimenti con il destinatario della stessa mentre, dove vi sia tale collegamento, è affetta da nullità, sanabile "ex tunc" attraverso la costituzione del convenuto o la rinnovazione cui la parte provveda spontaneamente o in esecuzione di ordine del giudice (Cass., Sez. Un., sent. 20 luglio 2016, n. 14916).
Se la notifica dell’atto è avvenuta con consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, ma ha un collegamento con il destinatario, così da rendere possibile che esso, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario, deve essere considerata nulla e, dunque, sanata dalla costituzione del convenuto (Cass. n. 621 del 2008; Cass. n. 10495 del 2004).
La categoria dell’inesistenza è residuale ed è integrata nelle ipotesi di mancanza materiale dell'atto o quando l'attività notificatoria intrapresa è priva delle caratteristiche essenziali individuabili nell'attività di trasmissione da parte di un soggetto normativamente dotato della possibilità giuridica di compierla e nell'attività della consegna a soggetto estraneo al processo. Gli altri vizi della notifica ricadono nell'ambito della nullità dell'atto, sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, sia pure solo per eccepire la nullità, o in conseguenza della rinnovazione della notifica, effettuata spontaneamente dalla parte o su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.
Nella specie, la notifica dell’opposizione era stata regolarmente effettuata presso i procuratori costituiti del condominio, sicché, anche in assenza dell’indicazione della loro qualità, il collegamento poteva facilmente evincersi dal contenuto dell’atto notificato. In ogni caso, il condominio si era costituito, sanando i vizi della notifica. Inoltre, il Tribunale aveva disposto la rinnovazione della notifica, cui si era provveduto nei termini, indipendentemente dalla decorrenza del termine di 40 giorni per proporre opposizione al decreto ingiuntivo.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo tratta della validità della notifica di un'opposizione a decreto ingiuntivo presso i procuratori costituiti, sottolineando la possibilità di sanare eventuali irregolarità con la costituzione in giudizio.