L’Ufficio deduce che, se l'atto d’appello è stato notificato a società dichiarata fallita prima dell'incardinazione dell’appello, il giudice avrebbe dovuto rinnovare la notificazione al fallimento.
Se la pronuncia di fallimento interviene nelle more tra il primo e il secondo grado e l'evento non è dichiarato in giudizio, la notifica dell'atto di impugnazione presso il difensore del contribuente in bonis, anziché al curatore del fallimento, è nulla. Essa - in mancanza di costituzione della parte legittimata - deve essere rinnovata dal giudice dell'impugnazione nelle forme dell'art. 291 c.p.c. (Cass., Sez. II, 5 dicembre 2022, n. 35690; Sez. VI, 4 aprile 2018, n. 8192; Sez. VI, 14 luglio 2014, n. 16070; Sez. V, 27 luglio 2012, n. 13501).
Vi è, infatti, un collegamento tra il curatore e il fallito e, in caso di omessa costituzione del fallimento, deve disporsi la rinnovazione della notifica (Cass., Sez. V, 7 dicembre 2023, n. 34371; Cass., Sez. V, 21 giugno 2016, n. 12785, cit.; Cass., Sez. VI, 11 aprile 2014, n. 8624; Cass., Sez. VI, 7 giugno 2012, n. 9281; Cass., Sez. V, 9 aprile 2008, n. 9214; Cass., Sez. II, 29 marzo 2006, n. 7252), dovendo questa essere effettuata presso il domicilio dell'organo pubblico cui spetta la rappresentanza (Cass., Sez. V, 23 marzo 2007, n. 7161).
Il luogo in cui la notifica del ricorso per cassazione è eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, così che i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo o a seguito di costituzione della parte intimata (anche se compiuta solo per eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa o su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass., Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916).
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