Si discute se il valore correlato all’assegnazione dell’unità abitativa al socio di cooperativa vada considerato corrispettivo della cessione di beni e, come tale, vada compreso nella voce dei ricavi del conto economico.
Il valore correlato all’assegnazione dell’unità abitativa al socio di società cooperativa edilizia a proprietà divisa non va considerato corrispettivo della cessione di beni ex art. 85, comma 1, lett. a), del TUIR, come tale compreso nella voce dei ricavi del conto economico, generando materia imponibile tassabile, in quanto l’assegnazione realizza una vicenda che, di norma, non fa maturare reddito tassabile né in capo alla cooperativa assegnante né in capo al socio assegnatario, in ragione dello scambio mutualistico che si realizza.
Le cooperative edilizie non svolgono attività d’impresa finalizzata alla costruzione e vendita o alla compravendita di immobili, ma, in coerenza con la finalità mutualistica, quella di costruzione, senza fine di lucro, di case popolari ed economiche a proprietà divisa da assegnare in proprietà ai soci, o in locazione agevolata, nonché a proprietà indivisa da assegnare in godimento ai soci. Nella specie, trattandosi di cooperativa edilizia a proprietà divisa, l’oggetto sociale perseguito è quello di costruzione e acquisto di case popolari ed economiche da assegnare ai soci in proprietà indivisa o individuale. Quindi, si applica il principio di derivazione dell'utile fiscale dall'utile di bilancio (art. 83 del TUIR), così che l’utile fiscale è determinato apportando al risultato di bilancio civilistico le eventuali variazioni riconducibili alle norme tributarie, aumentative o diminutive della base imponibile, che possono generare differenze permanenti o temporanee.
L’assegnazione, di norma, non può costituire conseguimento di plusvalenza o ricavo, non generando materia imponibile per la società assegnante, in quanto il valore degli alloggi da assegnare ai soci è determinato al costo e il totale dei costi sostenuti dalla cooperativa, imputato allo stato patrimoniale nelle rimanenze, risulta pari al corrispettivo di assegnazione di cessione degli alloggi ceduti ai soci, detratti gli eventuali versamenti già effettuati negli anni precedenti, a loro volta da registrare come debiti verso soci in conto costruzione.
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