Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 8 novembre 2024, n. 726

di Fabio Pace | 8 Novembre 2024
Rassegna di giurisprudenza 8 novembre 2024, n. 726

Si evidenzia che l'Ufficio aveva rideterminato l'imposta di registro e gli accessori dovuti in base alla nuova base imponibile stabilita dalla sentenza, per cui operava il termine decadenziale di 3 anni, decorrente dal passaggio della pronuncia e maturato alla data di notifica dell'avviso.
Il meccanismo acceleratorio delle decadenze stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 131/1986 e il più lungo termine di prescrizione decennale previsto dal successivo art. 78 vanno interpretati in termini coordinati, per cui l'art. 76, comma 2, lett. b), del T.U. registro, dove fa decorrere il termine di decadenza dal formarsi del giudicato che abbia deciso il ricorso proposto avverso l'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro, va necessariamente inteso nel senso che la decadenza disciplini solo la residuale ipotesi in cui, a seguito di sentenza in giudicato che abbia deciso sul ricorso avverso l'avviso di rettifica e liquidazione, l'A.F. debba procedere a un ulteriore accertamento entro il termine di decadenza ivi previsto (Cass., Sez. T., 11 giugno 2014, nn. 13178 e 13179; Cass., Sez. Un., 21 novembre 2000, n. 1196; Cass., Sez. T., 23 marzo 2011, n. 6617; Cass., Sez. T., 24 settembre 2004, n. 19207; Cass., Sez. T., 7 luglio 2014, n. 15619; Cass., Sez. T., 24 settembre 2014, n. 20153; Cass. Sez. T., 23 ottobre 2015, n. 21623).
La determinazione dell'imposta rientra nella fase di accertamento (e non di riscossione), come tale sottoposta al termine decadenziale ex art. 76, comma 2, lett. b), del TUR. La necessità di un ulteriore accertamento si pone quando il giudice abbia accolto solo parzialmente il ricorso avverso l'atto impositivo senza determinare l'imposta dovuta, ma limitandosi a definire i criteri di liquidazione, demandata all'Ufficio. Se, per contro, dopo la sentenza non è necessaria ulteriore attività di determinazione dell'imposta, il credito erariale potrà essere riscosso nell'ammontare risultante dalla sentenza senza termine di decadenza, ma solo nel rispetto del termine prescrizionale decennale, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, ex art. 78 del TUR (Cass., Sez. VI/T, 24 settembre 2014, n. 20153; Cass., Sez. T., 31 luglio 2020, n. 16495).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La sentenza stabilisce i termini per la rideterminazione dell'imposta di registro, coordinando decadenza e prescrizione. La riscossione è soggetta a specifiche condizioni.