Si discute se l'estratto di ruolo sia impugnabile, sul presupposto che il ricorrente aveva avuto conoscenza solo da tale documento della cartella di pagamento, lamentandone l'omessa notifica.
Il contribuente, con l’impugnazione dell'estratto di ruolo, ha inteso fare valere vizi della prodromica cartella di pagamento, di cui contesta la notifica. Avrebbe, invece, dovuto ricorrere tempestivamente, a pena di decadenza, ex art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, avverso la cartella, definitiva per mancata impugnazione.
Posto che la sentenza ha accertato la regolare notifica della cartella, nessun rilievo assume la sopravvenienza dell'art. 3-bis del D.L. n. 146/2021, che ha aggiunto il comma 4-bis all’art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, secondo cui l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute da soggetti pubblici, per effetto di verifiche o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una P.A. Infatti, l'incidenza dello ius superveniens nei giudizi in corso postula l'inesistenza o la nullità della notifica della cartella di pagamento.
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