Si eccepisce che gli immobili in esame costituivano fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, esenti da TASI, e che era stata fornita la relativa prova.
In materia di TASI, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, secondo l'art. 1, comma 669, della legge n. 147/2013 (nel testo antecedente alla modifica apportata, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, dall'art. 1, comma 14, della legge n. 208/2015), a tenore del quale l'abitazione principale (come definita ai fini IMU) rientra nel presupposto impositivo, gli alloggi sociali (secondo la definizione ex D.M. 22 aprile 2008) sono, comunque, soggetti a imposizione (salve le detrazioni e le agevolazioni eventualmente previste dai regolamenti comunali, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e731, della legge n. 147/2013), essendo equiparati (sempre ai fini IMU) all'abitazione principale dall'art. 13, comma 2, lett. b), del D.L. n. 201/2011.
La disciplina originaria della TASI non riconosceva esenzioni per i fabbricati destinati ad abitazione principale e ciò valeva per le altre esenzioni IMU, essendo prevalente la ratio legis di finanziare la copertura di servizi indivisibili, cioè erogati dal Comune e utilizzati da tutti i cittadini, per i quali non è possibile individuare un’utenza specifica. Solo con l'art. 1, comma 14, della legge n. 208/2015, che ha modificato – a decorrere dal 1° gennaio 2016 - i commi 639 e 669 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, nel senso di sancire l'esclusione da TASI dell'abitazione principale, nell'accezione consacrata per l'IMU dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, salva l'eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9, gli alloggi sociali sono stati equiparati in toto all'abitazione principale, potendo usufruire dell'esenzione TASI.
Ai fini TASI, l'equiparazione degli alloggi sociali all'abitazione principale rende applicabili l'aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal Comune (MEF, risposta a FAQ 3 giugno 2014, n. 20).
Quindi, la TASI relativa al 2014 era dovuta anche per gli alloggi sociali, a prescindere dall'esenzione IMU, essendovi soggetti i fabbricati destinati ad abitazione principale o con destinazione equiparata ex lege.
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