Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 22 novembre 2024, n. 728

di Fabio Pace | 22 Novembre 2024
Rassegna di giurisprudenza 22 novembre 2024, n. 728

Si è posta la questione se nel procedimento di correzione di errori materiali, ove la parte non ricorrente si costituisca e resista all’istanza di correzione, contrapponendo il proprio interesse a quello del ricorrente, si configuri, all’esito del giudizio, la soccombenza che impone al giudice di provvedere sulle spese processuali.
Nel procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287-288 e 391-bis c.p.c., in quanto di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcun caso una situazione di soccombenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 91 c.p.c., neppure se la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, oppone resistenza all’istanza.
La condanna alle spese presuppone la contestuale definizione del procedimento cui esse si riferiscono; è pronunciata con provvedimento del giudice che abbia carattere di definitività, nel senso che deve chiudere il processo davanti a lui; il riferimento alla sentenza va inteso come sinonimo o esempio paradigmatico di provvedimento che presenti il carattere della definitività rispetto alla chiusura del processo, o della fase di esso in cui è reso, carattere che può assumere anche un provvedimento adottato, secondo legge, in forma di ordinanza o di decreto (Cass., Sez.U., 29 ottobre 2004, n. 20957; Cass. 18 luglio 2002, n. 10417).
L’altro presupposto è la soccombenza, che ha anche valore di criterio che deve guidare l’individuazione del soggetto onerato delle spese; si tratta di un criterio che dà attuazione al principio secondo cui la necessità di agire o resistere in giudizio non deve andare a danno della parte che ha ragione; esso contribuisce anche a realizzare la pienezza ed effettività del diritto di azione e difesa in giudizio, garantito dall’art. 24 Cost. (Cass. 10 aprile 2012, n. 5696; 10 giugno 2011, n. 12893).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il procedimento di correzione degli errori materiali non comporta la liquidazione delle spese in caso di contrasto tra le parti. La condanna alle spese richiede una definizione definitiva del procedimento.