Si eccepisce l'inammissibilità del ricorso, perché tardivo rispetto all'intervenuta conoscenza della pronuncia d'appello, a seguito della notifica del ricorso per revocazione proposto dal contribuente controricorrente.
Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso in cassazione, la notifica della citazione per la revocazione di una sentenza d’appello equivale, sia per il notificante, che per il destinatario, alla notifica della sentenza, così che la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non solo con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di 60 giorni dalla notifica della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ex art. 398, quarto comma, c.p.c. (Cass., Sez. trib., ord. 5 settembre 2019, n. 22220; Sez. 3, sent. 22 marzo 2013, n. 7261; Sez. 3, sent. 12 gennaio 2012, n. 309; Sez. 3, ord. 29 aprile 2009, n. 10053; Sez. 1, sent. 19 giugno 2007, n. 14267; Sez. U, ord. 9 dicembre 2019, n. 32114; Sez. U, ord. 3 febbraio 2022, n. 3363; Sez. 3, ord. 7 giugno 2024, n. 15926).
Né rileva la circostanza che il giudizio di revocazione venga proposto senza allegare la sentenza impugnata, peraltro totalmente favorevole all'impugnante, e tale ultima circostanza non è idonea a indurre in errore sulla volontà impugnatoria del contribuente, del tutto evidente, avendo lo stesso comunque interesse, al di là del successivo esito del giudizio, a impugnare per revocazione la statuizione sulle spese resa in appello.
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