Una società chiede di applicare il regime PEX alla plusvalenza da cessione di partecipazioni, negato per difetto di iscrizione dei titoli, nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso, tra le immobilizzazioni finanziarie, essendo l’iscrizione nell'attivo circolante mero errore materiale generato dal gestionale contabile.
In materia di plusvalenze esenti, per i soggetti che redigono il bilancio secondo gli schemi previsti dagli artt. 2424 ss. c.c. e che, nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso della partecipazione (ovvero, per le partecipazioni già detenute, nel secondo esercizio precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 344/2003), abbiano iscritto la partecipazione nello stato patrimoniale tra l'attivo circolante, il requisito, concorrente e indispensabile, della diversa classificazione come immobilizzazione finanziaria, richiesto dall'art. 87, comma 1, lett. b), del TUIR, novellato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 344/2003, non può essere aliunde ricavato, al fine di godere del regime PEX, da fonti diverse dallo stesso bilancio, quali, ad esempio, annotazioni inserite nei conti d'ordine o menzionate nella nota integrativa.
L'esenzione della plusvalenza da realizzo di partecipazioni societarie, prevista dall'art. 87 del TUIR - che, tra i requisiti, annovera quello oggettivo della classificazione della partecipazione nelle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso - non spetta a chi abbia invece iscritto, nel periodo rilevante, la partecipazione nella categoria dell'attivo circolante (Cass. 3 febbraio 2023, n. 3463).
Una volta scoperto, l'errore va prontamente rettificato, non appena si disponga delle informazioni e dei dati per il suo corretto trattamento in bilancio; l'errore rilevante commesso negli esercizi precedenti deve essere rilevato sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui è individuato, mentre deve essere rilevato a conto economico in tutti gli altri casi; l'omessa correzione del bilancio implica, del resto, il mancato riconoscimento, ad opera dell'assemblea dei soci, dell'errore stesso (Cass. 20 dicembre 2019, n. 34176).
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