Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 22 novembre 2024, n. 728

di Fabio Pace | 22 Novembre 2024
Rassegna di giurisprudenza 22 novembre 2024, n. 728

Il caso riguarda un avviso di liquidazione dell'imposta di donazione su un atto di rinuncia a titolo gratuito al diritto di usufrutto di un immobile, oggetto di contratto di leasing, a favore delle società concedenti il leasing.
Nel caso in esame, la rinuncia al diritto di usufrutto, a favore delle società concedenti il leasing, integra una liberalità, per cui è corretta l'applicazione dell'imposta sulle donazioni.
Non sussistono i presupposti dell'art. 1, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 346/1990, ai sensi del quale, ferma restando l'applicazione dell'imposta sulle donazioni anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari o il trasferimento di aziende, se per l'atto è prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'IVA.
L'art. 1, comma 4-bis, cit., comporta che l'imposta sulle donazioni e successioni si applica anche alle donazioni indirette, indipendentemente dall'espressa menzione di tale finalità, salvo che il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari o il trasferimento di aziende risulti collegato a un atto che sia già sottoposto a IVA o imposta di registro, dovendosi in quel caso applicare il regime fiscale relativo al negozio mezzo, per evitare una doppia imposizione su un fenomeno sostanzialmente unitario, incentivando anche il contribuente alla loro esteriorizzazione (Cass., Sez. 5, 12 aprile 2022, n. 11831).
Nella specie, tuttavia, la liberalità indiretta è stata realizzata non tramite il contratto di leasing, già sottoposto a imposizione, ma con un altro e diverso atto, cioè, tramite la rinuncia, che non è assoggettata a imposta di registro o IVA, sicché non si ricade nell'ambito applicativo dell'art. 1, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 346/1990.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il caso riguarda l'applicazione dell'imposta sulle donazioni per la rinuncia al diritto di usufrutto a favore delle società concedenti il leasing, escludendo l'applicazione dell'art. 1, comma 4-bis del D.Lgs. n. 346/1990.