Si contesta la regolarità della notifica degli avvisi di accertamento con il rito degli irreperibili senza deposito della raccomandata informativa e l’equipollenza della conoscenza degli avvisi di rettifica.
Il caso riguarda un avviso di intimazione conseguente alla notifica di alcuni avvisi di rettifica, dei quali il contribuente contestava la ricezione. La Corte ha affermato l'irrilevanza della regolarità della notifica degli avvisi di rettifica, per la conoscenza che il contribuente ne ha avuto, in ragione dell’avviso di intimazione precedentemente notificato, sicché ogni eventuale nullità dovrebbe ritenersi sanata ex art. 156 c.p.c. In realtà, la sanatoria prevista dal terzo comma dell’art. 156 cit., implica l’intervenuta impugnazione degli atti impositivi, a dispetto della nullità della notificazione, sanatoria che, in ipotesi, non si è verificata, non essendo stati gli avvisi impugnati. E’ errato, pertanto, ritenere la sussistenza di una sanatoria, in assenza di un’impugnazione e in ragione della semplice conoscenza che il contribuente ha avuto aliunde dell'avviso di rettifica, ritenendo anche irrilevante esaminare la regolarità della notificazione.
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