Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 4 ottobre 2024, n. 721

di Fabio Pace | 4 Ottobre 2024
Rassegna di giurisprudenza 4 ottobre 2024, n. 721

Un contribuente sostiene che il giudice del rinvio avrebbe dovuto rideterminare la sanzione in conformità al principio di proporzionalità, non potendola determinare in misura fissa in relazione a un’imposta non dovuta.
Pur non potendosi richiedere l'IVA all'importazione in caso di utilizzo di un deposito fiscale virtuale, in relazione al quale non vi sia stata introduzione fisica della merce importata, il contribuente può avvalersi della detrazione IVA, ma è tenuto a pagare la sanzione derivante dal tardivo pagamento dell'IVA, avvenuto all'esito dell'emissione dell'autofattura da parte del cessionario.
La sanzione è dovuta, in relazione allo scarto temporale tra la dichiarazione e l'autofatturazione - con una specifica sanzione per il ritardo - non fissa e che può consistere anche nel computo degli interessi di mora, purché sia rispettato il principio di proporzionalità (Cass. ).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il contribuente richiede una sanzione proporzionale in conformità al principio di proporzionalità, non potendo essere determinata in misura fissa rispetto all'imposta non dovuta.