Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 31 ottobre 2024, n. 725

di Fabio Pace | 31 Ottobre 2024
Rassegna di giurisprudenza 31 ottobre 2024, n. 725

Si ritiene che nel procedimento di liquidazione e riscossione del raddoppio del contributo unificato, poiché l’obbligazione del soccombente esclude che si debba procedere ad autoliquidazione e versamento, in caso di omesso o tardivo adempimento, si deve procedere a iscrizione a ruolo, senza sanzioni.
Anche in caso di omesso o insufficiente pagamento del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, il procedimento di accertamento, liquidazione e riscossione è sempre disciplinato dagli artt. 1516248 dello stesso decreto, per cui l’ufficio del giudice dinanzi al quale è stata proposta impugnazione è deputato a notificare al soccombente l’invito al pagamento dell’ulteriore importo dovuto (in base al valore della causa), entro 30 giorni dal deposito del provvedimento con cui il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti (rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) e da cui sorge l'obbligo di pagamento, con espressa avvertenza che si procederà a iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, e all'irrogazione della sanzione prevista dall’art. 71 del D.P.R. n. 131/1986 (esclusa la detrazione ivi prevista), in caso di mancato pagamento entro un mese.
L'obbligo di corresponsione di un ulteriore importo del contributo unificato è normativamente condizionato alla debenza del contributo unificato iniziale e può sorgere solo a condizione che tale contributo sia dovuto; la debenza del contributo unificato iniziale dipende da una serie composita di fattori, indipendenti dall'esito del giudizio di impugnazione, il cui accertamento compete alla P.A., in persona del funzionario di cancelleria addetto all'ufficio del giudice presso il quale è stata proposta l'impugnazione; tale accertamento vale ex se anche ai fini della debenza del raddoppio del contributo (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il procedimento di riscossione del contributo unificato è disciplinato dalla normativa, con obbligo di pagamento entro 30 giorni e sanzioni in caso di mancato adempimento.