Si osserva che la compensazione, anche orizzontale (in relazione a debiti contributivi), è consentita e che il contribuente può emendare a errori materiali commessi nella compilazione dei modelli di versamento (F24). Rileva, pertanto, la rettifica del Mod. F24 che menzioni l'effettivo credito opposto in compensazione.
La dichiarazione del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto, che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, è - in linea di principio - emendabile e ritrattabile, quando dalla stessa possa derivare l'assoggettamento del dichiarante a oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, in base alla legge, devono restare a suo carico. Le dichiarazioni del contribuente ai fini fiscali non hanno natura di atto negoziale e dispositivo, ma recano una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti (Cass., Sez. V, 2 dicembre 2022, n. 35577; Cass., Sez. V, 30 luglio 2018, n. 20119; Cass., SS.UU., 30 giugno 2016, n. 13378; Cass., SS.UU., 25 ottobre 2002, n. 15063).
Nella specie, l'indicazione del credito d’imposta per incremento dell'occupazione sarebbe derivata da un errore di compilazione di alcuni modelli di versamento (F24), successivamente rettificati. Questo errore (e la sua successiva correzione) si pone a monte della valutazione relativa alla dedotta compensazione indebita e incide sulla decisione della controversia.
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