Si ritiene che l'Ufficio avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio preventivo anche in caso di accertamenti a tavolino, sollecitando la rimeditazione degli attuali principi. In ogni caso, vertendo l'accertamento anche in materia di IVA, il contraddittorio sarebbe stato a maggior ragione necessario.
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'A.F. deve rispettare, anche nell'ambito di indagini a tavolino nei confronti di terzi, il contraddittorio endoprocedimentale, ove l'accertamento attenga a tributi armonizzati, ma la violazione di tale obbligo comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto fare valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa; il rispetto del contraddittorio non vuole significare che alle parti del procedimento amministrativo debba richiedersi nella fase endoprocedimentale capacità di critica e valutazione delle complessive allegazioni documentali, pari a quelle demandate all'organo giudiziario in sede processuale, ma che la serietà e pertinenza delle allegazioni del contribuente, se vagliate dall'A.F. all'esito della verifica e prima della notifica dell'atto impositivo, avrebbero potuto incidere sul se e sul contenuto dell'atto (Cass., SS.UU., sent. 9 dicembre 2015, n. 24823; 19 luglio 2021, n. 20436; Sez. 5, 7 settembre 2023, n. 26068; ord. 20 dicembre 2022, n. 37234; 8 luglio 2024, n. 18489).
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