Si critica la validità dell'atto di delega di firma al funzionario incaricato alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento solo perché preesistente alla formalizzazione del provvedimento impositivo, senza evidenziarne la mancanza dei requisiti essenziali ed escludendone l'obbligo di allegazione all'avviso.
La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex art. 42, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato né della durata della delega, che, pertanto, può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto (Cass., Sez. V, sent. 29 marzo 2019, n. 8814; sent. 19 aprile 2019, n. 11013).
Se la delega è indicata nell'atto impositivo, è nota al contribuente che può spiegare adeguate difese.
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