Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 25 ottobre 2024, n. 724

di Fabio Pace | 25 Ottobre 2024
Rassegna di giurisprudenza 25 ottobre 2024, n. 724

L’Agenzia sostiene che l'evento sportivo non integri attività occasionale, con tassazione dei proventi derivanti da sponsorizzazioni, tenuto conto che la relativa attività rientra nell'attività istituzionale dell’ASD.
I proventi realizzati da associazioni sportive dilettantistiche tramite raccolta pubblica di fondi, ex art. 25, comma 2, lett. b), della legge n. 133/1999, non sono imponibili (né soggetti a IVA), fino a concorrenza dell'importo previsto da apposito decreto, ove riguardino eventi posti in essere per finalità non commerciali e nei limiti di due eventi per anno d'imposta, in ciò risolvendosi l'occasionalità dell'attività svolta.
Per rientrare tra le attività non imponibili (e nemmeno soggette a IVA), le sponsorizzazioni devono avere il carattere dell'occasionalità ed essere state effettuate in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Inoltre, non possono essere considerati più di due eventi per anno e vi è un limite massimo di non imponibilità fissato con decreto ministeriale.
Non rileva, ai fini del beneficio, la circostanza che l'attività occasionale rientri nell'oggetto sociale: è, infatti, difficilmente ipotizzabile l'effettuazione di eventi che non siano in qualche modo attinenti all'attività svolta dall'associazione, sicché legare il concetto di occasionalità a eventi estranei all'oggetto sociale finisce per limitare irragionevolmente il campo applicativo della disposizione. In realtà, con riferimento specifico alle associazioni sportive, il carattere dell'occasionalità previsto in via generale per gli enti non commerciali dall'art. 143, comma 3, del TUIR, è, in qualche modo, già predeterminato per legge, avuto conto al limite di due eventi annui, espressamente previsto dall'art. 25, comma 2, lett. b), della legge n. 133/1999.
Infine, l'indicazione per la quale le attività occasionali non imponibili siano realizzate in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione non ha una valenza normativa vincolante, fornendo la disposizione un’indicazione esemplificativa in ordine allo scopo per cui sono raccolti fondi, che non è quello commerciale, volto a realizzare profitto, ma quello di perseguire altri interessi meritevoli di tutela, inevitabilmente connessi all'oggetto sociale.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia sostiene che le sponsorizzazioni per eventi sportivi non sono tassabili se avvengono per finalità non commerciali e in concomitanza con celebrazioni o campagne di sensibilizzazione.