L’Agenzia contesta l’annullamento della cartella di pagamento, effettuato in ragione della sospensione dell'esecutività del prodromico avviso di liquidazione.
Disposta la sospensione cautelare dell'avviso di liquidazione dell’imposta di successione e irrogazione sanzioni, non va dato seguito agli atti successivi, inclusa la notifica della cartella che veicola il ruolo o la presa in carico, dovendo l'A.F. viceversa adottare tutti i provvedimenti interni di segno e direzione contrari alla prosecuzione dell'esecuzione, in attesa della pronuncia sul merito della lite o della revoca della sospensione giudiziale, così che l’eventuale cartella di pagamento emessa, se impugnata, va annullata.
Nell’esecuzione esattoriale, la sospensione giudiziale ex art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992 arresta temporaneamente la possibilità per il creditore di agire "in executivis" e preclude all'A.F. e all'agente della riscossione la notifica della cartella di pagamento e il compimento di ulteriori atti diretti a fare proseguire l'esecuzione, che deve "medio tempore" arrestarsi; pertanto, se l'iscrizione a ruolo è avvenuta anteriormente a tale sospensione, non va dato corso agli atti successivi, inclusa la notifica della cartella, che veicola il ruolo o la presa in carico, dovendo l'A.F. viceversa adottare tutti i provvedimenti interni di segno e direzione contrari alla prosecuzione dell'esecuzione, in attesa della pronuncia sul merito della lite o della revoca della sospensione giudiziale (Sez. 5, sent. 20 luglio 2023, n. 21824; Sez. 5, sent. 14 dicembre 2021, n. 40047).
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