Si chiede se l’onere probatorio stabilito dalla riforma del processo tributario sia diverso o più gravoso rispetto ai principi previgenti e se sia ammesso il ricorso a presunzioni semplici.
Nel processo tributario, l'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dall'art. 6 della legge n. 130/2022, non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia né limita il modo con cui la prova va fornita, per cui è consentito ricorrere a presunzioni semplici, cioè indizi che, se gravi, precisi e concordanti, integrano ex artt. 2727 e 2729 c.c. la prova richiesta dall'art. 2697 c.c.
L'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale (Cass. ord. 27 ottobre 2022, n. 31878).
L’A.F. deve provare il fondamento delle proprie pretese, confermando in modo espresso una regola già esistente; tuttavia, la nuova disposizione non pone limiti al modo attraverso cui tale prova deve essere fornita (né si ravvisano ulteriori limitazioni nell'art. 17 della legge n. 111/2023, legge delega, e nella successiva disciplina attuativa), per cui deve ritenersi consentito il ricorso alle presunzioni semplici, ossia agli indizi che, se gravi, precisi e concordanti, integrano ex artt. 2727 e 2729 c.c. la prova richiesta dall'art. 2697 c.c.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati