Si lamenta violazione del regime speciale per gli imballaggi; gli imballaggi si distinguono per l'utilizzo e quelli terziari e secondari da commercio all'ingrosso costituiscono rifiuti speciali non tassabili.
Gli imballaggi terziari sono inclusi nella disciplina generale dei rifiuti (Cass. ord. 10 aprile 2019, n. 10010; sent. 15 gennaio 2019, n. 703; sent. 2 marzo 2018, n. 4960; sent. 11 marzo 2016, n. 4793); il contribuente deve provare i presupposti della riduzione di superficie (natura speciale dei rifiuti; entità della superficie di produzione; autosmaltimento) (Cass. sent. 14 marzo 2022, n. 8205 e n. 8222). I rifiuti degli imballaggi terziari e secondari, se non è attivata la raccolta differenziata, non sono assimilabili ai rifiuti urbani. I regolamenti che prevedano tale assimilazione vanno disapplicati (Cass. sent. 18 gennaio 2012, n. 627; sent. 11 marzo 2016, n. 4793; n. 703 del 2019 cit.; sent. 2 marzo 2018, n. 4960; ord. 23 febbraio 2023, n. 55803ord. 23 febbraio 2023, n. 55803).
Fermo restando che occorre distinguere fra disciplina TARES - che prevede l'esclusione dalla tassa della sola parte di superficie in cui si formano solo i rifiuti speciali (Cass. n. ord. 14 febbraio 2023, n. 4564; Cass. ord. 16 ottobre 2019, n. 26183; sent. 26 gennaio 2018, n. 1963; sent. 11 maggio 2018, n. 11451; Cass. ord. 15 maggio 2019, n. 12979; Cass. sent. 22 settembre 2017, n. 22130) e TARI - che stabilisce che nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto della parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento devono provvedere a proprie spese i produttori - è errato desumere la legittimità degli atti impositivi e la debenza del tributo in ragione del fatto che la società non dimostri che sulle aree per le quali ha chiesto la detassazione si producano solo rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, omettendo di considerare e qualificare la tipologia dei rifiuti prodotti e verificare se vi è prova dell'area in cui i rifiuti speciali non assimilabili si formano in rapporto a quelle complessivamente detenute e normalmente produttive di rifiuti urbani compresi nell'ordinario ciclo di privativa comunale e se i documenti prodotti sono idonei a provare che la società ha conferito lo smaltimento di tali rifiuti a terzi.
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