L’Ufficio ritiene che la società dichiarata fallita fosse provvista della legittimazione a contraddire in appello, stante la legittimazione straordinaria attribuita al fallito pendente il fallimento.
Il riconoscimento della legittimazione attiva del fallito, per il caso di inerzia del curatore fallimentare, non consente applicazioni simmetriche di tale principio, id est il riconoscimento della legittimazione passiva del fallito. Infatti, il riconoscimento della legittimazione attiva del fallito, quali che siano le ragioni dell'inerzia del curatore fallimentare, trova il suo fondamento nella necessità di tutelare il contribuente anche dagli aspetti sanzionatori e penali propri dell'obbligazione tributaria (Cass., Sez. un., sent. 28 aprile 2023, n. 11287). Al contrario, riconoscere la legittimazione passiva al fallito e, pertanto, la validità della notificazione, verso lo stesso effettuata, di un appello, comporterebbe un effetto pregiudizievole, instaurando validamente un processo mediante un atto notificato a chi, comunque, ha perso la capacità di stare in giudizio. Pertanto, è nulla la notificazione dell'appello al procuratore domiciliatario del fallito in bonis, se è intervenuta la dichiarazione di fallimento nelle more tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell'impugnazione (Cass., Sez. V, sent. 21 giugno 2016, n. 12785).
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