Si denuncia violazione di norme in materia di giudizio di rinvio, alla luce del principio di diritto enunciato dalla sentenza del giudice rescindente. Il giudizio atteneva all'accertamento della responsabilità sanzionatoria della società e la motivazione della decisione non ha applicato il principio di diritto.
La riassunzione della causa - a seguito di cassazione della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione. Pertanto, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti né presi in esame dal giudice motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (Cass., Sez. V, 31 marzo 2022, n. 10374 e n. 10375; Cass. 21 febbraio 2019, n. 5137; Cass. Sez. VI, 21 settembre 2015, n. 18600; Cass., Sez. V, 12 dicembre 2014, n. 26200; Cass. 7 gennaio 2009, n. 68; Cass. 21 febbraio 2007, n. 4096; Cass. 14 giugno 2006, n. 13719; Cass. 5 settembre 2003, n. 13006).
Nella specie, il giudice del rinvio non avrebbe potuto affrontare ulteriori questioni in quanto coperte da giudicato interno, ma avrebbe dovuto rideterminare la sanzione in conformità alle indicazioni della Corte.
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