Secondo l'Agenzia, il termine di prescrizione del credito doveva considerarsi unitario e andava rinvenuto in quello applicabile all'obbligazione principale, destinato a estendersi anche alle componenti accessorie.
Quanto alla durata del termine di prescrizione relativo alle sanzioni e agli interessi conseguenti al mancato pagamento di tributi, gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime solo nel momento genetico, dato che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia, in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4), c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale (Cass. sent. 24 gennaio 2023, n. 2095; Cass. ord. 26 febbraio 2024, n. 4969; sent. 18 maggio 2023, n. 13781sent. 18 maggio 2023, n. 13781).
In caso di notifica di cartella non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro cui va fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quinquennale, come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, e, per gli interessi, dall'art. 2948, primo comma, n. 4), c.c. (Cass. ord. 8 marzo 2022, n. 7486; sent. 26 febbraio 2019, n. 5577).
Il diritto alla riscossione delle sanzioni e degli interessi è assoggettato al termine di prescrizione decennale, ex art. 2953 c.c. per l'actio iudicati, solo ove fondato su un accertamento divenuto definitivo, contenuto in una sentenza passata in giudicato, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, opera il termine di prescrizione quinquennale, ex art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997.
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