Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 11 ottobre 2024, n. 722

di Fabio Pace | 11 Ottobre 2024
Rassegna di giurisprudenza 11 ottobre 2024, n. 722

Si discute della differenza delle sanzioni applicabili alla detrazione IVA in misura maggiore di quella effettivamente dovuta e al caso in cui l'imposta sia indebitamente detratta per comportamento fraudolento.
L'IVA erroneamente corrisposta in relazione a un'operazione non imponibile non può essere portata in detrazione dal cessionario, nemmeno a seguito della modifica apportata dall', della legge n. 205/2017, all', del D.Lgs. n. 471/1997, applicandosi tale disposizione solo al caso in cui, a seguito di un'operazione imponibile, l'IVA sia stata erroneamente corrisposta in base a un'aliquota maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta, ma non al caso in cui l'imposta sia stata applicata a un’operazione esente IVA (; ).
L'erronea detrazione d’imposta maggiore diversa dal dovuto è ipotesi speciale rispetto alla detrazione d’imposta indebitamente applicata e detratta, anche in virtù del diritto UE, che riconosce l'esercizio del diritto a detrazione solo alle imposte effettivamente dovute, vale a dire a quelle corrispondenti a un'operazione soggetta a IVA, diritto che non si estende all'IVA dovuta per il solo fatto di essere stata indicata in fattura.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo tratta delle sanzioni per la detrazione errata dell'IVA, distinguendo tra errori di calcolo e comportamenti fraudolenti. La detrazione non è consentita per operazioni non imponibili.