Si discute della differenza delle sanzioni applicabili alla detrazione IVA in misura maggiore di quella effettivamente dovuta e al caso in cui l'imposta sia indebitamente detratta per comportamento fraudolento.
L'IVA erroneamente corrisposta in relazione a un'operazione non imponibile non può essere portata in detrazione dal cessionario, nemmeno a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 935, della legge n. 205/2017, all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997, applicandosi tale disposizione solo al caso in cui, a seguito di un'operazione imponibile, l'IVA sia stata erroneamente corrisposta in base a un'aliquota maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta, ma non al caso in cui l'imposta sia stata applicata a un’operazione esente IVA (Cass., Sez. V, 3 novembre 2020, n. 24289; Cass., Sez. V, 24 giugno 2021, n. 18207).
L'erronea detrazione d’imposta maggiore diversa dal dovuto è ipotesi speciale rispetto alla detrazione d’imposta indebitamente applicata e detratta, anche in virtù del diritto UE, che riconosce l'esercizio del diritto a detrazione solo alle imposte effettivamente dovute, vale a dire a quelle corrispondenti a un'operazione soggetta a IVA, diritto che non si estende all'IVA dovuta per il solo fatto di essere stata indicata in fattura.
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