Si eccepisce che il giudice, pur avendo riscontrato la sanatoria del vizio motivazionale degli avvisi originari, ha ritenuto corretta l’autotutela sostitutiva, senza coordinarla con l'accertamento integrativo e con le norme che impediscono di modificare e/o integrare in sede contenziosa il difetto di motivazione dell'atto impositivo.
Il potere di autotutela dell'A.F. è generale e può essere esercitato finché non si sia formato giudicato sull'atto o non sia decorso il termine di decadenza per emettere nuovo avviso (Cass. 2 febbraio 2022, n. 3267 e n. 3268); l’autotutela corrisponde a un preciso potere-dovere dell'A.F., onerata a sostituire l'atto annullato con un nuovo atto, anche se di contenuto identico, privo dei vizi originari (Cass. 18 maggio 2021, n. 13407).
L'autotutela sostitutiva, che può intervenire anche in pendenza di giudizio, perché l'emissione del primo atto non consuma il potere di imposizione, può essere esercitato anche per rimuovere vizi sostanziali e non meramente formali del provvedimento (Cass. 1° marzo 2022, n. 6621; Cass. 6 luglio 2020, n. 13807).
Tuttavia, la sostituzione in autotutela dell'avviso di accertamento è diversa dall'accertamento integrativo, in quanto solo quest'ultimo può fondarsi sulla sopravvenuta conoscenza di nuovi fatti di evasione, sicché l'avviso che abbia sostituito quello annullato in autotutela, se incrementativo della ripresa a tassazione, non può fondarsi sulla mera rivalutazione fattuale e giuridica degli stessi elementi a fondamento di quello annullato, ma, ex art. 43, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973, su elementi in precedenza non conosciuti dall'Ufficio e in questo senso essere adeguatamente motivato (Cass. 16 marzo 2020, n. 7293).
Dunque, l'avviso emesso in sostituzione di altro prima annullato non si risolve in una mera integrazione di questo, ma costituisce esercizio dell'ordinario potere di accertamento e la sua emissione non presuppone la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, ma può avere luogo anche in base a diversa e più approfondita valutazione di quelli già in possesso dell'Ufficio, purché non venga incrementata la ripresa a tassazione.
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