Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 20 settembre 2024, n. 719

di Fabio Pace | 20 Settembre 2024
Rassegna di giurisprudenza 20 settembre 2024, n. 719

L’Agenzia denuncia l'incompetenza della CTP adita, in favore di quella nella cui circoscrizione aveva la sede la Direzione regionale emittente l'atto impugnato.
In caso di impugnativa del provvedimento di diniego del Direttore regionale delle Entrate di disapplicare una legge antielusiva, effettuato ex comma ottavo dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, ai sensi dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 546/1992, è competente la CTP nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio cui spettano le attribuzioni sul rapporto controverso, che coincide con la circoscrizione in cui ha sede la Direzione provinciale competente per l'accertamento in ragione del domicilio fiscale del contribuente.
Dato che il diniego del Direttore regionale delle Entrate di disapplicazione di una legge antielusiva si concreta in un diniego di agevolazione (Cass., Sez. 5, ord. 4 ottobre 2023, n. 27922), l'Ufficio cui spettano le attribuzioni sul rapporto controverso coincide con la Direzione provinciale - avente, in base al regolamento di amministrazione, la gestione dei tributi, il loro accertamento e il relativo contenzioso - competente per l'accertamento in ragione del domicilio fiscale del contribuente. Ciò trova riscontro nell'art. 1 del D.M. n. 259/1998, in base al quale l'istanza è rivolta al Direttore regionale delle Entrate competente per territorio ed è spedita, a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, all'Ufficio competente per l'accertamento in ragione del domicilio fiscale del contribuente. Tale ultimo Ufficio trasmette al Direttore regionale l'istanza, con il proprio parere, entro 30 giorni dalla ricezione.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La competenza della CTP è denunciata in favore della Direzione regionale per l'impugnativa del diniego del Direttore regionale delle Entrate.