Una società sostiene di avere agito correttamente, registrando le fatture nell'anno di emissione, con dicitura IVA a esigibilità differita, sotto la voce di fattura in sospensione d'imposta e contabilizzando di volta in volta l'imposta nella liquidazione periodica di effettivo incasso entro i termini.
In materia di esigibilità differita dell'IVA, l'art. 6, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972, nel testo vigente dopo la novella ex art. 1-bis del D.L. n. 181/1998, posto in relazione con l'art. 13, par. 1, della Dir. n. 112/2006/CE e, in precedenza, con la disposizione omologa di cui all'art. 4, par. 5, della Dir. n. 77/388/CEE, deve essere interpretato in senso restrittivo, in quanto deroga alle condizioni effettivamente necessarie e minime in materia di imposta armonizzata e assicura un beneficio al contribuente, consentendo il risparmio sugli interessi in corrispondenza del pagamento differito per il periodo d’imposta, in relazione alle cessioni o prestazioni di servizi compiute.
I presupposti per il beneficio dell'esigibilità differita dell'IVA sono oggetto di interpretazione restrittiva e valgono solo per cessioni di beni o prestazioni di servizi che riguardano soggetti specificamente indicati, ossia lo Stato, gli organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica, gli enti pubblici territoriali e i consorzi tra essi costituiti ex art. 25 della legge n. 142/1990, le CCIAA, gli istituti universitari, le unità sanitarie locali, gli enti ospedalieri, gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza e non società di capitali. In assenza della dimostrazione della ricorrenza di uno o più di tali presupposti, per ciò solo va esclusa l'esigibilità differita dell'imposta armonizzata, senza che debba neppure essere valutata l'esistenza o meno di rischi di distorsioni della concorrenza di una certa importanza in caso di applicazione del beneficio.
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