Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 20 settembre 2024, n. 719

di Fabio Pace | 20 Settembre 2024
Rassegna di giurisprudenza 20 settembre 2024, n. 719

Un contribuente esercitava due diversi tipi di attività (una esente da IVA, l’altra imponibile) e aveva scelto di optare per le contabilità separate, con inapplicabilità del sistema forfetizzato del calcolo aritmetico del pro-rata in ordine a tutti i costi, ritenuti dall'Ufficio indistintamente promiscui.
L'opzione per l'applicazione separata dell'IVA, prevista dall'art. 36, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972 per i soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa, è ammessa, laddove le diverse attività economiche, esercitate tutte in modo sistematico e non occasionale, siano sostanzialmente diverse ed effettivamente scindibili, sulla base di criteri oggettivi, così da essere suscettibili di formare oggetto di autonome attività di impresa, aventi ciascuna una propria struttura organizzativa.
I soggetti che optano per la contabilità separata ai fini IVA hanno diritto alla detrazione solo se si verificano due condizioni: 1) che l'attività per cui si ha diritto sia gestita effettivamente con contabilità separata; 2) che l'imposta di cui si chiede la detrazione non riguardi beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente, ossia destinati indistintamente alle diverse attività esercitate (Cass. 17 novembre 2010, n. 23177).
Se il contribuente svolge più attività nell'ambito della stessa impresa, per una sola delle quali l'imposta assolta è detraibile, l'imputazione dei costi promiscui, riferibili cioè a tutte le attività, deve essere effettuata in base alla misura della concreta utilizzazione dei beni e servizi, da cui derivano detti costi, nell'ambito delle distinte attività, atteso quanto previsto dall'art. 36, commi terzo e quinto, del D.P.R. n. 633/1972. Il relativo onere di provare l'imputazione dei costi grava sul contribuente e non può essere assolto invocando criteri di astratta ripartizione proporzionale (Cass. 20 aprile 2012, n. 6255; Cass. 5 agosto 2021, n. 22305).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il contribuente può optare per la contabilità separata dell'IVA se le attività sono sostanzialmente diverse ed effettivamente scindibili, con diritto alla detrazione solo se gestite con contabilità separata.