Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 20 settembre 2024, n. 719

di Fabio Pace | 20 Settembre 2024
Rassegna di giurisprudenza 20 settembre 2024, n. 719

Un contribuente che ha pagato in Italia le imposte sui redditi di lavoro dipendente percepiti all’estero reclama il diritto al rimborso delle imposte pagate all’estero, anche dopo che si è perfezionata la voluntary disclosure.
L'obbligo incondizionato, previsto dalle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, di detrarre, entro determinati limiti, dall'imposta da versare al Fisco italiano l'imposta versata al Fisco estero si applica anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata, in quanto la norma interna (art. 165, comma 8, del TUIR) non può legittimamente limitare l'efficacia precettiva delle norme internazionali pattizie o contrastare con esse (art. 117, primo comma, Cost.), premurandosi l’ordinamento interno, tramite le disposizioni dell'art. 75 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 169 del TUIR (quest'ultimo dove afferma implicitamente la prevalenza del diritto internazionale pattizio, nel caso in cui sia più favorevole al contribuente), di attribuire alle norme interne il carattere della cedevolezza rispetto alle norme internazionali pattizie più favorevoli al contribuente.
Tra l'accertamento con adesione ex D.Lgs. n. 218/1997 e quello nella procedura di collaborazione volontaria ex legge n. 186/2014 vi sono differenze (Cass., Sez. 5, sent. 1° febbraio 2023, n. 2964): diversamente dal primo, nel secondo l'iniziativa procedimentale appartiene inderogabilmente al contribuente, il quale, nell'ambito della collaborazione volontaria mette a conoscenza il Fisco di attività finanziarie e patrimoniali di cui quest'ultimo era all'oscuro e, se è stato leale in tale attività di disclosure, conserva il diritto a un’imposizione secondo legge delle attività disvelate, così che, dopo avere corrisposto all'Erario, in seguito all'accertamento con adesione, per godere dei benefici premiali assicurati dalla collaborazione volontaria, quanto liquidato dall'A.F. a definizione della procedura, non gli è precluso il rimborso delle somme corrisposte in eccesso o per un titolo non dovuto (Cass., Sez. 5, sent. 12 gennaio 2023, n. 738).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un contribuente può richiedere il rimborso delle imposte pagate all'estero anche dopo la voluntary disclosure, in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni.