Una società eccepisce di avere effettivamente sostenuto le spese di pubblicità, ritenendo irrilevanti il nesso tra il tipo di pubblicità e la propria clientela e il fatto che la pubblicità effettuata presso piccole realtà sportive locali sarebbe inconciliabile con il risultato del fatturato.
L'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, ha introdotto una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione, a condizione che: lo sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; sia rispettato il limite di spesa; la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine e i prodotti dello sponsor; lo sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (Cass. 7 giugno 2017, n. 14232), senza che rilevino requisiti ulteriori (Cass. 1° febbraio 2022, n. 2985).
Non si può negare lo scomputo dei costi di sponsorizzazione in base a un’asserita assenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale, dato che tale soluzione non si porrebbe neppure in linea con la nozione di inerenza, che è di natura qualitativa e non quantitativa (Cass., 20 dicembre 2018, n. 33030; Cass., 16 dicembre 2019, n. 33120; Cass., 4 marzo 2020, n. 6017) e non è più basata sulla necessaria riconducibilità dell'onere alla percezione di ricavi da parte dell'impresa che sostiene il costo.
Non è consentito contestare l’incongruità o l'antieconomicità del costo, poiché è improponibile individuare l'ammontare congruo di una sponsorizzazione, dato che tali spese, di solito, sono sostenute nella prospettiva di aumentare i ricavi, senza garanzia che l’obiettivo possa essere conseguito (Cass. 27 luglio 2021, n. 21452).
Sussiste una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese o ASD, laddove i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata una specifica attività del beneficiario della stessa (Cass., 19 gennaio 2018, n. 1420; Cass., 6 maggio 2019, n. 11797; Cass., 15 gennaio 2020, n. 8540), essendo in tale caso integralmente deducibili tali spese dal soggetto sponsor (Cass., 27 luglio 2021, n. 21452).
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