Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 20 settembre 2024, n. 719

di Fabio Pace | 20 Settembre 2024
Rassegna di giurisprudenza 20 settembre 2024, n. 719

Gli eredi depositavano la richiesta di sospensione del processo, dichiarando di avere presentato domanda di adesione alla rottamazione-quater per il pagamento del debito residuo collegato alle cartelle di pagamento riferite all'avviso di accertamento oggetto di giudizio.
Nella definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231-252, della legge n. 197/2022 (rottamazione quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege solo che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura, rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta.
La situazione in cui il debitore sia resistente o intimato debba intendersi regolata in modo omologo e, dunque, sempre come fattispecie estintiva e sempre con gli stessi effetti discendenti ex lege, sì da statuire che L'art. 391, primo comma, c.p.c., alludendo ai casi di estinzione del processo disposta per legge, si riferisce sia alle ipotesi in cui l'estinzione del processo è disposta direttamente dalla legge, senza necessità di comportamenti diretti ad integrare la fattispecie estintiva, sia a quelle in cui tali comportamenti siano necessari poiché l'effetto estintivo è previsto dalla norma in ragione del verificarsi all'esterno del processo di cassazione di determinati fatti che poi devono essere rappresentati e fatti constare e, quindi facendone conseguire che, ricorrendone i presupposti di legge e salvo che si debba necessariamente pronunciare sentenza ovvero ordinanza camerale ai sensi degli artt.375 , n. 3, e 380-bis c.p.c., in entrambi i casi è possibile procedere alla dichiarazione di estinzione con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. (Sez. U, 23 settembre 2014, n. 19980).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Gli eredi chiedono la sospensione del processo in attesa della definizione agevolata del debito tramite la rottamazione-quater, che estingue il processo senza richiedere il pagamento completo.