Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 20 settembre 2024, n. 719

di Fabio Pace | 20 Settembre 2024
Rassegna di giurisprudenza 20 settembre 2024, n. 719

L’Ufficio ritiene che non sempre la mancanza di PVC conclusivo delle indagini integri violazione del diritto di difesa e renda nullo il successivo atto di diniego di rimborso di accise. L'obbligo di instaurare un contraddittorio preventivo sussiste solo in caso di accertamento di maggiori imposte.
In caso di rigetto di istanza dì rimborso dì maggiori accise indebitamente versate, l'Ufficio che contesti i presupposti per il rimborso non è tenuto a contestare preventivamente al contribuente le ragioni del diniego con PVC a termini dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1995.
L'art. 19, comma 4 TUA, prevede, in caso di accertamento di maggiori imposte, la contestazione preventiva di un PVC, a seguito del quale il contribuente ha a disposizione il termine dilatorio di 60 giorni.
Nel rimborso di imposte, il contribuente che impugni il rigetto dell'istanza riveste la qualità di attore in senso sostanziale, per cui è il contribuente che ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della pretesa (Cass., Sez. V, 3 luglio 2023, n. 18644), ancorché si tratti di tributi armonizzati (Cass., Sez. V, 5 novembre 2011, n. 28333). Imporre un contraddittorio all'Ufficio circa le ragioni del diniego di rimborso non incide sull'obbligo di motivare una pretesa impositiva ma, al più, sulle ragioni da fare valere in sede giudiziale. Le ragioni dell'A.F. non necessariamente devono essere esposte in sede amministrativa. Il diniego dell'Ufficio non deve necessariamente essere espresso, potendo essere tacito e, quindi, immotivato. La natura dell'A.F. di convenuto sostanziale in sede di controversia di rimborso di imposte non cristallizza, neanche per quest'ultima, le ragioni del contenzioso, potendo l'Ufficio in sede giurisdizionale esercitare la facoltà di controdeduzione di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992 in base ad argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato l’eventuale motivazione di rigetto dell’istanza in sede amministrativa (Cass., Sez. VI, 2 settembre 2022, n. 25999; Cass., Sez. VI, 28 gennaio 2020, n. 1906; Cass., Sez. V, 29 ottobre 2020, n. 23862; Cass., Sez. V, 9 settembre 2016, n. 17811).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il PVC conclusivo delle indagini non sempre integra violazione del diritto di difesa e rende nullo il diniego di rimborso di accise. Il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo in caso di accertamento di maggiori imposte.