Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 20 settembre 2024, n. 719

di Fabio Pace | 20 Settembre 2024
Rassegna di giurisprudenza 20 settembre 2024, n. 719

L’Agenzia censura l’affermazione secondo cui l'omessa comunicazione di notizia di reato a carico della società indurrebbe a ritenere insussistenti i presupposti dell'obbligo di denuncia. Inoltre, eccepisce apparenza della motivazione con riferimento all'inesistenza di una notizia di reato.
In tema di accertamento tributario, in caso di emissione di fatture soggettivamente inesistenti ex art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000 da parte della cartiera dante causa, opera il raddoppio del termine di accertamento previsto dall'art. 43, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973, vigente ratione temporis, anche nei confronti del soggetto che ha utilizzato tali fatture, traendone vantaggio economico attraverso il meccanismo della detrazione dell'IVA, avendo posto in essere fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale, quantomeno con riferimento alla dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del medesimo decreto legislativo.
Il raddoppio dei termini di accertamento opera indipendentemente dalla presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nel processo (Cass., Sez. 5, 13 settembre 2018, n. 22337; Cass., Sez. 6-5, 30 maggio 2016, n. 11171).
Nella specie il reato ascrivibile alla cartiera, dante causa della contribuente, era di emissione di fatture soggettivamente inesistenti, ex art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000 e procedibile d'ufficio. La condotta materiale di emissione di fatture sanzionate dalla legge penale produce il raddoppio dei termini, indipendentemente dal fatto che sia stata promossa o meno l'azione penale nei confronti della sua posizione soggettiva.
Con riguardo alla specifica posizione dell'acquirente reale utilizzatore delle fatture false, il raddoppio dei termini per l'accertamento consegue del pari dal mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale ossia, quantomeno, il reato di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000, avendo la contribuente, come dedotto anche in ricorso e controricorso, presentato dichiarazione fiscale per l'annualità 2008 ed essendo ampiamente rispettati i limiti di soglia per la configurabilità astratta del reato.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia censura l'affermazione sull'omessa comunicazione di notizia di reato e il raddoppio dei termini per accertamento tributario in caso di emissione di fatture soggettivamente inesistenti.