La lite verte sulla spettanza dell’esenzione IMU prima casa al personale delle Forze Armate e di Polizia per il 2012, anche in assenza di residenza anagrafica, benché la norma riconosca il beneficio dal 1° luglio 2013.
L'esenzione IMU prevista, con decorrenza dal 1° luglio 2013, dall'art. 2, comma 5, del D.L. n. 102/2013, e dall'art. 13, comma 7, lett. d), del D.L. n. 201/2011, nel testo novellato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013, per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia a ordinamento militare e per quello dipendente delle Forze di Polizia a ordinamento civile, nonché per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 n. 139/2000, per il personale appartenente alla carriera prefettizia, con riguardo alla proprietà di un unico immobile destinato ad abitazione e non concesso in locazione, pur in difetto delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, non può applicarsi prima della data indicata, escludendosi, sotto tale profilo, un'illegittimità costituzionale delle citate disposizioni per violazione degli artt. 2, 3 e 97 Cost., giacché nessuna norma costituzionale consente di giustificare l'estensione retroattiva di un'agevolazione fiscale, per la quale il legislatore ha intenzionalmente e discrezionalmente stabilito la decorrenza da un momento determinato, non essendo configurabile un'illegittimità costituzionale nella fissazione del dies a quo di un regime più favorevole (esenzione o riduzione) rispetto alla disciplina generale del relativo tributo.
In definitiva, l'abitazione principale è solo quella ove il proprietario e la sua famiglia abbiano fissato: 1) la residenza (accertabile tramite i registri dell'anagrafe); 2) la dimora abituale (ossia il luogo dove la famiglia abita la maggior parte dell'anno).
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