Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 13 settembre 2024, n. 718

di Fabio Pace | 13 Settembre 2024
Rassegna di giurisprudenza 13 settembre 2024, n. 718

Un contribuente censura la condanna al pagamento delle spese di entrambi i giudizi di merito nonostante l'Agenzia avesse chiesto la sua condanna alle spese del solo giudizio di secondo grado.
In tema di regolamento delle spese processuali da parte del giudice d'appello, il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., letto alla luce del principio dell'infrazionabilità della domanda, comporta che, nella domanda di condanna alle spese di lite formulata dall'appellante alla condanna della controparte alla refusione delle spese di lite, deve ritenersi implicita la richiesta di regolamento anche di quelle di primo grado e la soccombenza deve essere individuata non avuto riguardo ai singoli segmenti (grado e fase) del giudizio, ma al processo considerato unitariamente ex post, all'esito della lite decisa dal giudice d'appello (Cass. 29 settembre 2011, n. 19880), senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito favorevole (Cass. Sez. 6-3, 18 maggio 2021, n. 13356). Infatti, è unitario e globale il criterio di individuazione della soccombenza, e violerebbe il principio ex art. 91 c.p.c. il giudice che ritesse la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice, in altro grado (Cass. 17 gennaio 2007, n. 974; Cass. 7 luglio 2006, n. 15557; Cass. 10 settembre 2004, n. 18255).
È egualmente unitario e globale il criterio, allorché il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti. In tale caso, l'unitarietà e la globalità del criterio della soccombenza comportano che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice (Cass. 23 agosto 2011, n. 17523; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4052), in favore della quale il giudice è tenuto a provvedere sulle spese secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un contribuente contesta la condanna al pagamento delle spese di entrambi i giudizi, sostenendo che la soccombenza deve essere valutata globalmente. La Corte Suprema ha stabilito che il principio di soccombenza si applica all'esito complessivo del giudizio.