Si eccepisce l’invalidità della notifica del ricorso per cassazione intervenuta presso il difensore domiciliatario nel giudizio di secondo grado, deceduto in pendenza del termine per impugnare la sentenza d’appello.
Nel processo tributario, la notifica del ricorso per cassazione al difensore domiciliatario in appello iscritto ad albo professionale e deceduto in pendenza del termine di impugnazione, anche se l'attività dello studio non è proseguita tramite un ulteriore professionista, è da considerarsi nulla ex art. 160 c.p.c. e non inesistente, in quanto l'atto non è privo dei requisiti minimi previsti dalla legge per la sussistenza della fattispecie, consistenti nell'attività di trasmissione dell'atto svolta da un soggetto qualificato a compierla e nella fase di consegna in senso lato, ma non anche nel requisito dell'astratto collegamento del luogo della notificazione con il destinatario, ed è astrattamente sanabile per raggiungimento dello scopo a norma dell'art. 156 c.p.c.
La particolarità del caso è data dal fatto che al decesso del difensore domiciliatario non ha fatto seguito la costituzione in sua vece di un nuovo difensore, dal momento che la costituzione del controricorrente è avvenuta tardivamente e allo scopo di fare valere il vizio di notifica presso il primo difensore, denunciata dalla nuova difesa come inesistente e non sanabile.
I requisiti indispensabili per l'esistenza della notificazione consistono nell'attività di trasmissione dell'atto svolta da un soggetto qualificato a compierla e nella fase di consegna in senso lato; solo la notificazione priva di uno di tali elementi può considerarsi inesistente e improduttiva di effetti senza possibilità di sanatoria (Cass., SS.UU., sent. 20 luglio 2016 n. 14917). La fattispecie legale minima della notificazione del ricorso per cassazione non comprende il requisito dell'astratto collegamento del luogo della notificazione con il destinatario. Perciò, la notificazione effettuata in luogo diverso da quello previsto dalla legge, ancorché privo di astratto collegamento con il destinatario, è affetta da nullità e non da inesistenza.
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