La questione verte sulla non contestazione dell'affermazione della non afferenza ai bisogni familiari dei debiti fiscali a fondamento dell'iscrizione ipotecaria e della conoscenza di ciò da parte del creditore; si censura l'identificazione del debito con proventi da attività professionale diretti a soddisfare bisogni familiari.
Nel processo tributario, il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. opera sul piano della prova e non contrasta né supera il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non può restringere il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell'intera domanda (Cass. ord. 24 novembre 2022, n. 34707; ord. 12 maggio 2016, n. 9732ord. 12 maggio 2016, n. 9732) né può aggirare il principio di sindacabilità limitata degli atti sottostanti dell'A.F., autonomamente e obbligatoriamente impugnabili davanti al giudice tributario entro il termine di 60 giorni ex artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992.
Il processo tributario è caratterizzato dall'impugnazione di una pretesa fiscale fatta valere con l'emanazione dell'atto impositivo nel quale i fatti costitutivi della richiesta sono già stati allegati. Entro questo perimetro, (Cass. Sez. 5, 14 giugno 2023, n. 16984) il principio di non contestazione non implica a carico dell'A.F., a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato nell'atto impugnato che, nel caso in esame, è la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria.
Il principio di non contestazione nel processo tributario non può neppure operare con riferimento agli atti sottostanti autonomamente e obbligatoriamente impugnabili, quali le cartelle di pagamento, divenuti definitivi perché anteriormente notificati al contribuente e non tempestivamente impugnati in giudizio.
Nella specie, manca la prova della natura non famigliare dei debiti che hanno portato all'iscrizione ipotecaria e le cartelle di pagamento sottese all'iscrizione ipotecaria impugnata sono definitive.
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