Si censura la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in quanto asseritamente precluso dalla mancata tempestiva impugnazione del previo preavviso di iscrizione ipotecaria. Si obietta che fra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario rientra espressamente l'iscrizione di ipoteca e non il preavviso di iscrizione.
Il preavviso di iscrizione ipotecaria ex art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973, è atto autonomamente impugnabile, sebbene non compreso nell'elenco di cui all'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992.
Tuttavia, l'impugnazione di tale atto rappresenta una mera facoltà e non un onere, per il destinatario, il quale può in ogni caso proporre ricorso avverso la successiva iscrizione di ipoteca; anzi, lo deve fare, nell'osservanza del termine decadenziale stabilito dall'art. 21, comma 1, del decreto citato, se vuole impedire che essa diventi definitiva (Cass. ord. 29 ottobre 2021, n. 30736; Cass. ord. 2 novembre 2017, n. 26129).
La mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente, mentre, una volta emesso l'atto tipico impugnabile (l'iscrizione di ipoteca), viene addirittura meno il suo interesse a una decisione relativa all'atto impugnato in via facoltativa (Cass. sent. 4 novembre 2022, n. 32527; Cass. ord. 29 ottobre 2021, n. 30736; Cass. sent. 11 maggio 2012, n. 7344).
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