Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 9 agosto 2024, n. 715

di Fabio Pace | 9 Agosto 2024
Rassegna di giurisprudenza 9 agosto 2024, n. 715

E’ presentata querela di falso, con riferimento al timbro, ritenuto illeggibile (avuto riguardo sia all'ufficio postale che l'aveva apposto, che alla data), sulla seconda distinta delle raccomandate prodotte dal Comune.
Ai fini dell'applicazione della sospensione del processo tributario per pregiudizialità esterna, la pretesa equiparazione o fungibilità tra la querela di falso, disciplinata dagli artt. 221 ss. c.p.c., e la denuncia-querela, proposta in sede penale, non è configurabile, giacché l'art. 39 del D.Lgs. n. 546/1992 detta un’univoca prescrizione normativa, che individua - ai fini della sospensione necessaria del processo tributario in caso di assunta falsità di un documento - uno specifico strumento processuale e non altro, Nel processo tributario la presentazione di una denuncia-querela in ordine alla falsità della relata di notifica di una cartella di pagamento non è equiparabile, ai fini della sospensione del processo tributario per cd. pregiudizialità esterna, alla proposizione della querela di falso, alla quale solo l'univoca formulazione letterale dell'art. 39 del D.Lgs. n. 546/1992, riconnette tale effetto (Cass. 17 gennaio 2019, n. 1148; Cass. pen. 19 febbraio 2020, n. 9544).
La prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta di un atto per il notificante nel termine prescritto è validamente fornita producendo l'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non avendo l'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale (Cass. 29 settembre 2017, n. 22878; 18 febbraio 2020, n. 4151).
La veridicità dell'apposizione della data con il timbro delle poste è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che rilevi la mancanza di sottoscrizione, che non fa venire meno la qualificazione di atto pubblico di tale timbro, stante la possibilità di identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta ad substantiam (Sez. 6-5, ord. 4 giugno 2018, n. 14163; Sez. 6-5, ord. 19 luglio 2019, n. 19547).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo tratta della querela di falso e della validità del timbro postale come prova di notifica, con riferimenti a normative e sentenze giuridiche pertinenti.