Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 9 agosto 2024, n. 715

di Fabio Pace | 9 Agosto 2024
Rassegna di giurisprudenza 9 agosto 2024, n. 715

Si ritiene che, in presenza di un sito industriale con una pluralità di aziende alimentate con contratti di locazione e servizi (cd. "service"), comprensivi di affitto dei locali, utenze e servizi vari, il prestatore del servizio doveva qualificarsi come venditore, anche se privo di licenza, e, dunque, soggetto passivo d'imposta.
Nella specie, ciò che rileva è la relazione intercorrente tra il fornitore dell'energia elettrica (Spa che produce il bene colpito dall'accisa e che ha, quindi, la veste di soggetto passivo dell'accisa) e il consumatore. In questo momento solo va applicato il tributo da parte del fornitore-produttore dello stesso.
Il rapporto tributario in materia di accise intercorre solo tra fornitore del gas metano e Stato, là dove il rapporto tra fornitore e consumatore è di natura contrattuale e si pone su un piano distinto da quello tributario. È sempre il fornitore a essere titolare, dal lato passivo, dell'obbligazione tributaria di corrispondere l'accisa in generale e, in esito al pagamento, egli può riversarne l'onere con rivalsa (Cass. 1° febbraio 2019, n. 3050).
In tema di accise sull'energia elettrica, il soggetto passivo, cioè chi ha realizzato uno dei fatti generatori dell'imposta, è tenuto al pagamento dei diritti di accisa all'atto della fatturazione al consumatore finale o quando si accerti che non si sono verificate le condizioni di consumo per potere beneficiare di un'aliquota ridotta o di un'esenzione o comunque all'atto dell'immissione in consumo, mentre le cessioni intermedie, che non abbiano realizzato la condizione di esigibilità, hanno rilevanza privatistica, nell'ambito di un fenomeno economico, al quale è estranea l'A.F. Più ampio del novero dei soggetti passivi dell'imposta è quello degli obbligati al pagamento di essa, che rispondono del debito d'imposta, pur non avendone realizzato i fatti generatori, qualora nei loro confronti se ne sia verificata la condizione di esigibilità (Cass., Sez. 5, sent. 5 giugno 2020, n. 10684; Cass. sent. 24 gennaio 2020, n. 1572; sent. 23 luglio 2020, nn. 15714-15716).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il prestatore del servizio industriale deve qualificarsi come venditore, anche senza licenza, soggetto passivo d'imposta. Il rapporto tributario intercorre solo tra fornitore e Stato.