Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 30 agosto 2024, n. 716

di Fabio Pace | 30 Agosto 2024
Rassegna di giurisprudenza 30 agosto 2024, n. 716

L’Agenzia ritiene che l'istanza di rimborso del consumatore finale di energia elettrica direttamente all'ADM, sia soggetta al termine biennale di decadenza, previsto per il fornitore, non essendo ripetizione di indebito.
In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'art. 6 del D.L. n. 511/1988, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, imposte in contrasto con il diritto UE, può agire nei confronti dell'Erario, in forza del principio di effettività, con l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., assoggettata a prescrizione ordinaria e non al termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1995.
Il consumatore finale agisce a tutela di un diritto proprio, per ottenere la restituzione di una quota indebita del corrispettivo per un servizio ricevuto dal fornitore, ma fatto valere nei confronti di un soggetto (ADM) che ha incamerato quella quota di corrispettivo a titolo di imposta e che diviene legittimato passivo dell'azione proposta dal consumatore in forza del principio di effettività.
Trattandosi di indebito oggettivo, all'azione che il consumatore finale esercita nei confronti dell'ADM non può applicarsi il termine di decadenza biennale ex art. 14, comma 2, del TUA, proprio del rapporto d’imposta, ma la prescrizione ordinaria decennale, propria dell'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
Il consumatore si trova in una posizione di vantaggio, potendo fruire di un termine di prescrizione ordinario per l'azione civilistica di ripetizione dell'indebito più ampio di quello di decadenza assegnato al soggetto passivo per il rimborso (Cass. 9 novembre 2022, n. 33099; Cass. 25 ottobre 2022, n. 31609; Cass. 3 giugno 2021, n. 15317; Cass. 30 ottobre 2019, nn. 27791, 27792; Cass. 15 ottobre 2020, nn. 22344, 22345; Cass. 9 ottobre 2020, nn. 21770, 21772; Cass. 11 febbraio 2020, n. 3233; Cass. 17 gennaio 2020, n. 901; Cass. 18 dicembre 2019, n. 33603; Cass. 19 novembre 2019, nn. 29980, 29981; 23 ottobre 2019, nn. 27099, 27100).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il consumatore può richiedere il rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica direttamente all'ADM entro il termine di prescrizione decennale, non soggetto al termine biennale di decadenza.