Si deduce l'inesistenza giuridica (insuscettibile di sanatoria) della notifica delle cartelle per omessa indicazione delle generalità e della qualifica del notificatore, omessa sottoscrizione dell'agente notificatore e per essere stata la copia della relata della notifica artefatta con l'apposizione di un timbro dopo la consegna.
In tema di notifica della cartella di pagamento, l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo (Cass., Sez. 5, sent. 28 ottobre 2016, n. 21865; Cass., Sez. U, sent. 20 luglio 2016, n. 14916; Cass., Sez. 3, ord. 8 settembre 2022, n. 26511).
Pertanto, tutti i vizi denunciati, pur se fondati, provocherebbero la nullità della notifica delle cartelle esattoriali e tale nullità era suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass., Sez. L, sent. 6 luglio 2017, n. 16675; Cass., Sez. L, ord. 21 agosto 2019, n. 21553). Dove l'agente della riscossione produca in giudizio copia della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass., Sez. 6-3, ord. 11 ottobre 2017, n. 23902; Sez. 5, ord. 4 ottobre 2018, n. 24323).
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