Si discute se l'agente della riscossione aveva l'obbligo di chiamare in causa l'ente comunale perché fornisse le ragioni dell'iscrizione nel ruolo esattoriale effettuata contestando, se del caso, l'eccepita decadenza.
Nel processo tributario, il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito, il legittimato passivo, nei cui confronti impugnare, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che grava sul convenuto, senza che il giudice debba ordinare l'integrazione del contraddittorio (Cass., Sez. 5, ord. 15 luglio 2020, n. 14991).
Nelle cause aventi ad oggetto l'iscrizione a ruolo non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e il concessionario della riscossione, non rilevando che il ricorso abbia ad oggetto non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, poiché l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la soluzione della quale non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore; infatti, ex art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999, nelle liti che non riguardino solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi e che siano state promosse contro il concessionario spetta a quest'ultimo chiamare in causa l'ente creditore interessato secondo lo schema di cui all'art. 106 c.p.c. (Cass., Sez. 6-3, ord. 18 novembre 2019, n. 29798).
In caso di impugnazione di cartella esattoriale, la nullità/inesistenza della notifica della cartella non ne costituisce vizio proprio, che legittimi in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio; la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio l'ente predetto, se non vuole rispondere all'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile litisconsorzio necessario (Cass., Sez. 5, ord. 24 aprile 2018, n. 10019).
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