Si eccepisce l’inesistenza del ricorso per cassazione, siccome notificato a mezzo PEC.
Nel giudizio di cassazione avverso le sentenze tributarie, la notificazione a mezzo PEC del ricorso è valida, anche se eseguita prima dell'entrata in vigore del processo tributario telematico, applicandosi, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 546/1992, le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e l'art. 3-bis della legge n. 53/1994 (inserito dall'art. 16-quater del D.L. n. 179/2012), che consente agli avvocati, senza necessità di preventiva autorizzazione del consiglio dell'ordine di appartenenza, di notificare atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale mediante PEC (Cass., Sez. 5, ord. 4 dicembre 2023, n. 33707).
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